Ancora una volta ritrovato gattino nel cassonetto dell'immondizia. Ma dove sono i valori della civiltà?

responsabilità penale   casi
BARBARA GIROTTO GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2011

Ieri 16 novembre 2011, in Arquata Scrivia (AL) in via San Giovanni Bosco, nei pressi del civico 16, all'interno di un cassonetto della spazzatura è stato ritrovato un gattino maschio nero di circa tre mesi, opportunamente chiuso dentro un sacchetto sigillato.
E' stato salvato da due signore che mentre stavano gettando l'immondizia hanno sentito miagolare la bestiola.
Il micetto che indubbiamente ha un angelo custode, poichè il crudele gesto non gli lasciava che l'alternativa della morte, ora sta bene, pur avendo un ascesso ad un occhio e, forse, è proprio questo il motivo del suo abbandono o meglio del tentativo di ucciderlo. Il gattino è iun cura presso la clinica veterinaria alla quale è stato affidato.
Ma dove sono l'etica, i valori morali e la civilità della specie umana che tanto si sente superiore al mondo animale?
Ci si dimentica troppo spesso che un simile gesto, oltre a rivelare un aspetto della personalità umana del tutto priva di sensibilità e moralità, configura anche un'ipotesi di reato espressamente prevista dal nostro codice penale all'art. 727 che così recita: Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto  fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
Tale norma rientra nel Capo II , Sezione I, dedicati alle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi, a differenza degli altri articoli, introdotti con la legge n 189/04, che sono invece inseriti nel Titolo IX bis "Dei delitti contro il sentimento degli animali".
La norma relativa all'abbandono è applicabile a tutti gli animali, non solo a quelli di affezione, bensì anche esotici e selvatici, che abbiano perso l'attitudine alla sopravvivenza in condizioni di totale libertà, poichè nati, cresciuti e/o vissuti in cattività.
Circa il secondo comma si precisa che tale condotta è punita sia a titolo di dolo che di colpa, ritenendo perseguibili tutte quelle condotte connotate da negligenza ed incuria in danno dell'animale.
Si riporta qui di seguito una importante decisione della Suprema Corte ove viene considerato responsabile ai sensi dell'art. 727, 2 co, c.p.,  il proprietario di un cane che veniva lasciato chiuso in un'autovettura sotto il sole ad una temperatura di circa 30 gradi e per tale ragione ritenuto detenuto in condizioni incompatibili con la sua natura; condizioni che hanno procurato grande disagio e sofferenze all'animale.
Il caso in esame può configurare altresì l'ipotesi di maltrattamento di animale di cui all'art. 544 ter c.p.:
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
L'associazione novese a tutela degli animali Animal's Angels Novi e la veterinaria che ha ricevuto il gattino provvederanno nei prossimi giorni a depositare presso la Procura di Alessandria denuncia-querela nella speranza che l'autore del reato venga ritrovato e adeguatamente punito.
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