Ieri 16 novembre 2011, in
Arquata Scrivia (AL) in via San Giovanni Bosco, nei pressi del civico
16, all'interno di un cassonetto della spazzatura è stato ritrovato un
gattino maschio nero di circa tre mesi, opportunamente chiuso dentro un
sacchetto sigillato. E' stato salvato da due signore che mentre stavano gettando l'immondizia hanno sentito miagolare la bestiola. Il
micetto che indubbiamente ha un angelo custode, poichè il crudele gesto
non gli lasciava che l'alternativa della morte, ora sta bene, pur
avendo un ascesso ad un occhio e, forse, è proprio questo il motivo del
suo abbandono o meglio del tentativo di ucciderlo. Il gattino è iun cura
presso la clinica veterinaria alla quale è stato affidato. Ma dove sono l'etica, i valori morali e la civilità della specie umana che tanto si sente superiore al mondo animale? Ci
si dimentica troppo spesso che un simile gesto, oltre a rivelare un
aspetto della personalità umana del tutto priva di sensibilità e
moralità, configura anche un'ipotesi di reato espressamente prevista dal
nostro codice penale all'art. 727 che così recita: Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini
della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda
da 1.000 euro a 10.000 euro. Alla
stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. Tale
norma rientra nel Capo II , Sezione I, dedicati alle contravvenzioni
concernenti la polizia dei costumi, a differenza degli altri articoli,
introdotti con la legge n 189/04, che sono invece inseriti nel Titolo IX
bis "Dei delitti contro il sentimento degli animali". La norma
relativa all'abbandono è applicabile a tutti gli animali, non solo a
quelli di affezione, bensì anche esotici e selvatici, che abbiano perso
l'attitudine alla sopravvivenza in condizioni di totale libertà, poichè
nati, cresciuti e/o vissuti in cattività. Circa il secondo comma si
precisa che tale condotta è punita sia a titolo di dolo che di colpa,
ritenendo perseguibili tutte quelle condotte connotate da negligenza ed
incuria in danno dell'animale. Si riporta qui di seguito una
importante decisione della Suprema Corte ove viene considerato
responsabile ai sensi dell'art. 727, 2 co, c.p., il proprietario di un
cane che veniva lasciato chiuso in un'autovettura sotto il sole ad una
temperatura di circa 30 gradi e per tale ragione ritenuto detenuto in
condizioni incompatibili con la sua natura; condizioni che hanno
procurato grande disagio e sofferenze all'animale. Il caso in esame può configurare altresì l'ipotesi di maltrattamento di animale di cui all'art. 544 ter c.p.: Chiunque, per
crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo
sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori
insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la
reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La
stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano
un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. L'associazione
novese a tutela degli animali Animal's Angels Novi e la veterinaria che
ha ricevuto il gattino provvederanno nei prossimi giorni a depositare
presso la Procura di Alessandria denuncia-querela nella speranza che
l'autore del reato venga ritrovato e adeguatamente punito.
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