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Il Tribunale non riconosce il danno non patrimoniale a seguito di decesso del cane
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Il Tribunale di Milano- Quinta Sezione Civile con sentenza del 20 luglio 2010, rigettava la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di animale d'affezione, pur riconoscendo la responsabilità della morte del cane in capo ai veterinari che avevano operato l'animale dimettendolo ancora sanguinante, con conseguente decesso successivo. La proprietaria del cane riteneva che, a causa del comportamento illecito dei sanitari, aveva subito sia danni patrimoniale che non patrimoniali "in ragione del coinvolgimento in termini affettivi che la relazione tra uomo e animale domestico comporta e del risultato di completamento e arricchimento della personalità dell'uomo, nonchè in ragione dei sentimenti di privazione e di sofferenza psichica indotti dalla morte del cane". Tuttavia, il Tribunale di Milano ha ritenuto applicabile il principio emanato dalle Sentenze Gemelle di San Martino che esclude espressamente tra i danni non patrimoniali risarcibili il danno derivante dalla morte di un animale d'affezione. La Suprema Corte ha infatti ritenuto che tale danno non configuri la lesione di un diritto inviolabile della persona. Di diverso indirizzo è il Tribunale di Rovereto che, copovolgendo le sentenze Gemelle predette, con pronuncia del 18 ottobre 2009 giungeva a riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla perdita dell'animale d'affezione.
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