Recepimento accordo recante disposizioni in materia di benessere animali da compagnia e pet therapy

Pet Therapy   legislazione
BARBARA GIROTTO MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2009


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2003
Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. (G.U. Serie Generale n. 52 del 4 marzo 2003)
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  l'art.  24 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista  la  legge  14 agosto 1991, n. 281, recante: "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
  Considerato  che  l'Italia ha firmato la "Convenzione del Consiglio d'Europa  per  la protezione degli animali da compagnia", approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;
  Visti  gli  articoli 2,  comma 2,  lettera  b),  e  4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto  l'accordo  tra il Governo, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  relativo  al  benessere degli animali da compagnia e la pet-therapy, stipulato il 6 febbraio 2003;
  Visto l'art. 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Sulla proposta del Ministro della salute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  presente decreto recepisce l'accordo di cui all'allegato 1, stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, che disciplina il particolare  rapporto di affezione tra l'uomo e l'animale, al fine di rendere  piu'  omogeneo  l'intervento pubblico nel complesso scenario della protezione degli animali da compagnia.
  2.  In  particolare  il  testo  dell'accordo  prevede, da parte del Governo   e   delle   regioni,  ciascuno  nell'ambito  delle  proprie competenze, l'adozione di disposizioni finalizzate ad:
    a) assicurare il benessere degli animali;
    b) evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti;
    c) consentirne   l'identificazione,   attraverso   l'utilizzo  di
appositi microchips, su tutto il territorio nazionale;
    d) utilizzare la pet-therapy per la cura di anziani e bambini.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 febbraio 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi
Il Ministro della salute: Sirchia
          Avvertenza:
              Si  comunica  che  il testo dell'accordo riguardante il
          presente   decreto   e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2003.

                     

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