CESARE FOSSATI
- LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2012
Il referendum sulla caccia in Piemonte si terrà entro giugno. Ci sono volute tre sentenze (per ora). Interminabile conquista di civiltà.
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Un ente pubblico ed istituzionale come la Regione Piemonte può permettersi di non applicare una sentenza di una Corte d'Appello della Repubblica Italiana. Parrebbe di si a giudicare dalla vicenda oggetto d'esame. Con sentenza n. 1896 del 17 dicembre 2010 la Corte d'Appello di Torino respingeva l'impugnazione (!) promossa dalla Regione Piemonte e confermava la sentenza del Tribunale di Torino n. 6156 del 2008 che aveva dichiarato: "la sussistenza e l'attualità del diritto soggettivo pubblico alla prosecuzione del processo referendario promosso con la richiesta di referendum abrogativo depositata il 13 aprile 1987" (!). Peccato che, contro ogni evidenza ed obbligo legale, la Regione Piemonte si arroghi la facoltà di non eseguire l'ordine vincolante di un organo giudiziario. Si è così reso necessario adire il competente Tribunale Amministrativo Regionale per sanzionare la reticenza dell'organo istituzionale ed ordinare alla Regione di dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello, con l'adozione da parte del Presidente della Giunta del decreto di fissazione della data di svolgimento del referendum da tenersi entro giugno e la nomina sin d'ora, per il caso di persistente inottemperanza, di un commissario ad acta nel Prefetto della Provincia di Torino. Lungo e difficile il cammino degli ambientalisti.
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BARBARA GIROTTO
- GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2011
Ancora una volta ritrovato gattino nel cassonetto dell'immondizia. Ma dove sono i valori della civiltà?
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Ieri 16 novembre 2011, in
Arquata Scrivia (AL) in via San Giovanni Bosco, nei pressi del civico
16, all'interno di un cassonetto della spazzatura è stato ritrovato un
gattino maschio nero di circa tre mesi, opportunamente chiuso dentro un
sacchetto sigillato. E' stato salvato da due signore che mentre stavano gettando l'immondizia hanno sentito miagolare la bestiola. Il
micetto che indubbiamente ha un angelo custode, poichè il crudele gesto
non gli lasciava che l'alternativa della morte, ora sta bene, pur
avendo un ascesso ad un occhio e, forse, è proprio questo il motivo del
suo abbandono o meglio del tentativo di ucciderlo. Il gattino è iun cura
presso la clinica veterinaria alla quale è stato affidato. Ma dove sono l'etica, i valori morali e la civilità della specie umana che tanto si sente superiore al mondo animale? Ci
si dimentica troppo spesso che un simile gesto, oltre a rivelare un
aspetto della personalità umana del tutto priva di sensibilità e
moralità, configura anche un'ipotesi di reato espressamente prevista dal
nostro codice penale all'art. 727 che così recita: Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini
della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda
da 1.000 euro a 10.000 euro. Alla
stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. Tale
norma rientra nel Capo II , Sezione I, dedicati alle contravvenzioni
concernenti la polizia dei costumi, a differenza degli altri articoli,
introdotti con la legge n 189/04, che sono invece inseriti nel Titolo IX
bis "Dei delitti contro il sentimento degli animali". La norma
relativa all'abbandono è applicabile a tutti gli animali, non solo a
quelli di affezione, bensì anche esotici e selvatici, che abbiano perso
l'attitudine alla sopravvivenza in condizioni di totale libertà, poichè
nati, cresciuti e/o vissuti in cattività. Circa il secondo comma si
precisa che tale condotta è punita sia a titolo di dolo che di colpa,
ritenendo perseguibili tutte quelle condotte connotate da negligenza ed
incuria in danno dell'animale. Si riporta qui di seguito una
importante decisione della Suprema Corte ove viene considerato
responsabile ai sensi dell'art. 727, 2 co, c.p., il proprietario di un
cane che veniva lasciato chiuso in un'autovettura sotto il sole ad una
temperatura di circa 30 gradi e per tale ragione ritenuto detenuto in
condizioni incompatibili con la sua natura; condizioni che hanno
procurato grande disagio e sofferenze all'animale. Il caso in esame può configurare altresì l'ipotesi di maltrattamento di animale di cui all'art. 544 ter c.p.: Chiunque, per
crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo
sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori
insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la
reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La
stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano
un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. L'associazione
novese a tutela degli animali Animal's Angels Novi e la veterinaria che
ha ricevuto il gattino provvederanno nei prossimi giorni a depositare
presso la Procura di Alessandria denuncia-querela nella speranza che
l'autore del reato venga ritrovato e adeguatamente punito.
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CESARE FOSSATI
- GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2011
Il sequestro preventivo è misura adottabile per proteggere il cane dal reiterarsi dei maltrattamenti anche se l'agente è soggetto diverso dal proprietario
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Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 ottobre 2011, n. 38946.
Finalmente un esempio encomiabile di riconoscimento in capo all'animale di un interesse giuridicamente apprezzabile. Un provvedimento giudiziario, nella specie un sequestro preventivo, che per la prima volta, a quanto ci consta, tiene conto dell'interesse da proteggere in favore dell'animale, non quale riflesso di un interesse umano. In tal modo il provvedimento, che pure è in parte oggetto di censure sotto altri profili concernenti l'esaustività delle motivazioni addotte, supera il vaglio di legittimità della suprema corte, la quale rileva molto opportunamente che con il ricorso in esame non era stata posta in dubbio la sussistenza di un reato in danno del cane commesso dal marito della ricorrente, per avere quest'ultimo bastonato sia il cane di sua proprietà sia quello di proprietà della ricorrente. Di particolare pregio, ai fini che qui interessano, è il passo della sentenza che esprime la convinta adesione alle ragioni del sequesto preventivo: “È noto che per giustificare il provvedimento di sequestro è sufficiente la sussistenza del fumus di reato, mentre non rileva la individuazione dello specifico soggetto che lo abbia commesso e tanto meno il fatto che l'autore del reato sia o meno proprietario dell'oggetto sequestrato”. Del tutto condivisibile ed innovativo il seguente assunto: “Sussiste altresì un concreto periculum in mora derivante dalla possibilità che il marito reiteri i maltrattamenti nei confronti del cane in questione qualora questo rimanga nella sua abitazione. Sussistono quindi gli elementi per disporre e mantenere il sequestro preventivo del cane in esame, indipendentemente dal fatto che la sua proprietaria abbia concorso o meno nel reato”.
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BARBARA GIROTTO
- MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2011
Che cos'è il maltrattamento degli animali?
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Spesso
si sente parlare di maltrattamento animale, ma in che cosa consiste?
Quando possiamo dire che si tratta di maltrattamento?
In
primo luogo è d'obbligo ricordare la norma del codice penale che
prevede il maltrattamento degli animali come reato, ovvero l'art. 544
ter del codice penale, che così recita: “Chiunque
per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale
ovvero lo sottopone a sevizie o a fatiche o a lavori insopportabili
per le sue caratteristiche etologiche è puntio con la reclusione da
tre mesi a diciotto mesi o con
la multa da 5.000 a 30.000 euro.
L a stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali
sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che
procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata
della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte
dell'animale”.
La
condotta richiesta per la configurazione del reato può quindi
consistere nell'infliggere all'animale, per crudeltà e senza
necessità, lesioni oppure sottoporre l'animale stesso a sevizie,
fatiche, lavori, sofferenze incompatibili con la sua natura
etologica. Il reato può perfezionarsi altresì in caso di condotta
omissiva, laddove le sofferenze vengono comunque inflitte mediante
l'inedia, la mancanza di cure e/o di somministrazione di cibo. In
materia si è espressa la giurisprudenza, precisando che per lesioni
non si intendono soltanto le lesioni fisiche, ma è sufficiente la
sofferenza dell'animale causata anche semplicemente da incuria (in
senso conforme Cass. Pen, Sez III, n 46291/03). La norma intende
infatti tutelare l'animale quale essere vivente in grado di provare
dolore e sofferenza. Merita qui di ricordare la sentenza emessa
dalla Corte di Cassazione Penale, Sez III, n 25229 del 2005 che
individuò il concorso formale dei reati di cui all'art. 544 ter cp
e art. 727 , 2 comma, cp nel caso specifico di dentenzione
permanente di un cane in luogo buio, maleodorante, angusto, lontano
dall'uomo, dalle cure e dalla luce; la Suprema Corte ha giustamente
ritenuto che tali condizioni abbiano determinato uno stato di
sofferenza ingiustificata, sia fisica che psichica. Nella fattispecie
il gestore di un canile deteneva i propri cani in celle fatiscenti,
omettendo di somministrare il cibo regolarmente, riducendo il cane in
uno stato di grave denutrizione.
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BARBARA GIROTTO
- SABATO 5 NOVEMBRE 2011
Cane sepolto vivo dal suo padrone
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A Desenzano del Garda è stato ritrovato dopo circa 40 ore di agonia, un cane di razza breton, sepolto vivo dal proprio padrone. La foto evidenzia una benda posizionata sugli occhi della povera bestiola; forse non incontrando il suo sguardo la sua coscienza avrà avuto meno rimorsi. Fortunatamente il cane si è salvato perchè un passante ha avvertito i suoi lamenti; Jerry è stato così estratto dalla sua tomba prematura. Questa vicenda non può passare inosservata in quanto, oltre al reato di maltrattamento animale previsto dall'art. 544 ter del codice penale, trasmette la fotografia di una persona in grado di compiere un gesto particolarmente crudele nei confronti di un essere vivente. Questo tipo di condotta non può essere trascurata, poichè cela qualcosa di molto più profondo. Sono stati condotti numerosi studi in materia, in particolare negli Stati Uniti, dai quali è emerso che i soggetti in grado di commettere atti di crudeltà nei confronti degli animali, sono altrettanto capaci di indirizzarli verso gli esseri umani, in particolare verso i soggetti più deboli, incapaci di difendersi, maggioramente remissivi. L'applicazione rigorosa delle norme previste per i reati commessi in danno di animali è di fondamentale importanza, anche per fermare un abominevole tirocinio da parte di chi, con la stessa efferatezza, potrà continuare la sua specializzazione nei confronti di bambini, anziani, disabili, soggetti deboli.
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