BARBARA GIROTTO
- GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 2009
Regolamento CE 998/2003 - Passaporto
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- viaggiare con gli animali
- legislazione Europea
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ambito veterinario
ambito giuridico
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Il Regolamento (CE) 998/2003 prevede che i cani, gatti e furetti accompagnati dal loro proprietario o da persona alla quale l'animale è stato affidato, durante gli spostamenti tra gli Stati membri, debbano essere identificati tramite un tatuaggio o tramite microchip o transponditore, nonchè possessori di uno specifico passaporto individuale rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente. Il numero del microchip o del tatuaggio deve essere indicato sul passaporto. Il passaporto di forma tipografica standard dovrà contenere i dati anagrafici e l'elenco di tutte le vaccinazioni dell'animale, le visite mediche, i trattamenti contro le zecche e l'echinococco e sostituirà tutte le certificazioni per gli spostamenti all'interno dei paesi della UE. Il passaporto viene rilasciato su richiesta del proprietario da parte dei servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale, previa iscrizione all'anagrafe canina, non soltanto dei cani, ma anche di gatti e furetti. In molti paesi europei è vietato l'ingresso a quelle razze di cani ritenute pericolose. In Irlanda, Svezia, Gran Bretagna e Malta sono previste disposizioni particolari: l'unico mezzo di riconoscimento accettato per l'introduzione di cani, gattie furetti è quello elettronico, ovvero il microchip. Inoltre il proprietario deve essere in possesso del passaporto che certifichi l'esecuzione della vaccinazione antirabbica efefttuata presso un laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea, nonchè una titolazione (esame del sangue) con esito favorevole degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia. Tale esame dovrà essere effettuato 30 giorni dopo la vaccinazione e almeno 6 mesi prima dell'ingresso nel Regno Unito e Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per l'ingresso in Svezia. |
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