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CESARE FOSSATI - GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2011
Il sequestro preventivo è misura adottabile per proteggere il cane dal reiterarsi dei maltrattamenti anche se l'agente è soggetto diverso dal proprietario
responsabilità penale   giurisprudenza
 ambito giuridico




Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 ottobre 2011, n. 38946.

Finalmente un esempio encomiabile di riconoscimento in capo all'animale di un interesse giuridicamente apprezzabile.
Un provvedimento giudiziario, nella specie un sequestro preventivo, che per la prima volta, a quanto ci consta, tiene conto dell'interesse da proteggere in favore dell'animale, non quale riflesso di un interesse umano.
In tal modo il provvedimento, che pure è in parte oggetto di censure sotto altri profili concernenti l'esaustività delle motivazioni addotte, supera il vaglio di legittimità della suprema corte, la quale rileva molto opportunamente che con il ricorso in esame non era stata posta in dubbio la sussistenza di un reato in danno del cane commesso dal marito della ricorrente, per avere quest'ultimo bastonato sia il cane di sua proprietà sia quello di proprietà della ricorrente.
Di particolare pregio, ai fini che qui interessano, è il passo della sentenza che esprime la convinta adesione alle ragioni del sequesto preventivo: “È noto che per giustificare il provvedimento di sequestro è sufficiente la sussistenza del fumus di reato, mentre non rileva la individuazione dello specifico soggetto che lo abbia commesso e tanto meno il fatto che l'autore del reato sia o meno proprietario dell'oggetto sequestrato”.
Del tutto condivisibile ed innovativo il seguente assunto: “Sussiste altresì un concreto periculum in mora derivante dalla possibilità che il marito reiteri i maltrattamenti nei confronti del cane in questione qualora questo rimanga nella sua abitazione. Sussistono quindi gli elementi per disporre e mantenere il sequestro preventivo del cane in esame, indipendentemente dal fatto che la sua proprietaria abbia concorso o meno nel reato”.



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