Legge regionale 26 luglio 1993, n. 34.
Tutela e controllo degli animali da affezione.
(B.U. 4 agosto 1993, n. 31)
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Art. 1.
(Finalita' della legge)1.
La legge tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e
promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose
delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
2. Ai fini della legge si intendono per animali da affezione gli
animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza
fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attivita'
utili all'uomo.
Art. 2.
(Benessere degli animali)1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:
a) e' vietato causare dolore o sofferenza agli animali;
b) sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali;
c) e' vietato abbandonare gli animali da affezione.
Art. 3.
(Responsabilita' del detentore)1.
Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo,
di occuparsene e' responsabile della sua salute e del suo benessere e
provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie
ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.
2. In particolare, in conformita' con le norme contenute nel regolamento di attuazione della legge:
a) fornisce quantita' adeguate di acqua ed alimentazione corretta;
b) procura adeguate possibilita' di movimento. Nel caso si rendessero
necessarie, per esigenze di igiene, sanita' o sicurezza, limitazioni
della liberta', queste misure si attuano in modo che l'animale non abbia
a subire sofferenze;
c) garantisce le cure sanitarie necessarie;
d) ne assicura la custodia e prende tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.
3. E' vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattivita'.
4. E' vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni tali
da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare
pregiudizio al benessere degli animali stessi.
Art. 4.
(Controllo della riproduzione)1.
Chiunque detiene un animale d'affezione o accetta di occuparsene e'
responsabile della sua riproduzione, nonche' della custodia, della
salute e del benessere della prole.
2. La Regione e le Unita' Socio Sanitarie Locali UU.SS.SS.LL.,
attraverso i servizi veterinari pubblici, con la collaborazione dei
medici veterinari liberi professionisti che operano nel settore e delle
associazioni per la protezione degli animali, promuovono la conoscenza e
la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli
animali da affezione.
Art. 5.
(Soppressione eutanasica)1.
Salvo circostanze eccezionali di emergenza, la soppressione di un
animale da affezione, nei casi in cui non e' vietata dalla normativa
vigente, e' eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo
da non causare sofferenza all'animale.
Art. 6.
(Prevenzione e controllo del randagismo)1.
Il Comune, ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti senza
dimora o che si trovino fuori dei limiti del domicilio del detentore
senza controllo o sorveglianza diretta, provvede alla loro cattura con
metodi appropriati e nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo
1.
2. I Comuni operano, preferibilmente associati, tramite il servizio di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Nei casi di particolare complessita' o rischio sanitario, i presidi
multizonali di profilassi e polizia veterinaria delle UU.SS.SS.LL.
concorrono alle operazioni di cattura degli animali vaganti.
4. Alle persone non autorizzate, in conformita' con il regolamento di
attuazione, e' vietato catturare animali vaganti e detenerli.
Art. 7.
(Canili pubblici)1.
I Comuni, singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio
un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea
custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati.
2. I Comuni provvedono alla stesura ed attuazione di programmi per
l'istituzione o il risanamento dei canili pubblici, in modo da garantire
il servizio di cattura e custodia temporanea su tutto il territorio
regionale, secondo le effettive necessita'.
3. I canili pubblici sono realizzati ed attrezzati in modo da
assicurare il rispetto delle norme igieniche previste per i
concentramenti di animali, nonche' per consentire l'espletamento di
tutti gli adempimenti sanitari. I criteri per la realizzazione dei
canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di
custodia sono fissati nel regolamento di attuazione.
4. La Regione, valutati preliminarmente i progetti, con particolare
riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli impianti ed
all'efficienza del servizio previsto, puo' erogare ai Comuni contributi
parziali per la realizzazione degli interventi di loro competenza,
avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla legge 14 agosto 1991, n.
281.
5. La gestione sanitaria dei canili municipali e' affidata ai servizi
veterinari delle UU.SS.SS.LL., secondo le modalita' indicate nel
regolamento di attuazione.
Art. 8.
(Affidamento e rifugi per il ricovero di animali randagi)1.
La Regione, le Province ed i Comuni promuovono e sostengono le
iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che
hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria
presso il canile pubblico e la cui proprieta' non e' stata reclamata.
2. I rifugi per il ricovero degli animali in attesa di affidamento sono
soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a
garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze
igienico sanitarie.
3. I Comuni possono concedere agevolazioni per la costruzione di rifugi
di ricovero per cani e gatti, senza proprietario e in attesa di
affidamento, alle associazioni che svolgono attivita' di protezione
degli animali, iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di
volontariato.
4. Le condizioni e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono indicate nel regolamento di attuazione.
Art. 9.
(Canili privati, pensioni per cani e commercio di animali da affezione)1.
I canili privati e le pensioni per cani sono soggetti alle norme
indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto
del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
2. Le norme sono estese alle strutture in cui si detengono gatti o
altri animali da affezione; indicazioni particolari, in relazione alle
caratteristiche delle specie allevate, vengono fornite ove necessarie
dal Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali di cui
all'articolo 13.
3. Per le stesse finalita' e' soggetta a vigilanza veterinaria,
esercitata dal Servizio Veterinario della U.S.S.L. competente la
detenzione per la vendita e il commercio di animali da affezione.
Art. 10.
(Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali)1.
La Regione istituisce, con provvedimento della Giunta Regionale, l'Albo
regionale al quale hanno facolta' di iscriversi le associazioni per la
protezione degli animali maggiormente rappresentative, costituite con
atto pubblico, operanti in Piemonte ed iscritte al registro regionale
delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione all'Albo e' disciplinata secondo le norme contenute nel regolamento di attuazione.
3. Per promuovere e sostenere l'attivita' delle associazioni per la
protezione degli animali iscritte all'Albo regionale, la Regione,
avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla legge n. 281/1991, puo'
erogare contributi ai Comuni, singoli o associati, che pongano in atto
agevolazioni per realizzare progetti specifici, in collaborazione con le
associazioni citate, secondo i criteri di cui al regolamento di
attuazione.
4. La Regione puo' autorizzare le associazioni iscritte all'Albo ad
organizzare corsi per la formazione di operatori zoofili volontari. Gli
operatori, iscritti in un apposito elenco regionale, svolgono funzioni
di sussidio e collaborazione in interventi per la protezione degli
animali per cui non sono necessarie specifiche competenze professionali o
qualifiche amministrative e di polizia giudiziaria.
Art. 11.
(Programmi di informazione e di educazione)1.
La Regione e le UU.SS.SS.LL., attraverso i Servizi Veterinari, in
collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti del settore
e le associazioni iscritte All'albo di cui all'articolo 10, promuovono
ed attuano programmi di informazione e di educazione per favorire la
diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella legge fra
quanti sono interessati alla detenzione, all'allevamento,
all'addestramento, al commercio, al trasporto ed alla custodia di
animali da affezione.
2. Riconosciuto, altresi', il ruolo fondamentale della scuola nella
formazione della sensibilita' e della consapevolezza dei giovani ai
problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente,
promuovono iniziative scolastiche di aggiornamento, programmate dai
Collegi dei docenti, in cui venga dato ampio spazio alle tematiche sopra
accennate.
3. La Regione promuove ed attua, inoltre, corsi di specifico
aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al
personale di vigilanza delle UU.SS.SS.LL. ed alle guardie zoofile.
Art. 12.
(Randagismo felino)1.
La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano
problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale e'
segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del
servizio veterinario della U.S.S.L..
2. Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio
veterinario della U.S.S.L., organizza interventi di controllo della
popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la
gravita' dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel
regolamento di attuazione:
a) l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;
b) il controllo delle nascite;
c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede piu' idonea.
3. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni, singoli o associati.
Art. 13.
(Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali)1.
Con deliberazione della Giunta Regionale e' istituito, con funzioni
consultive, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali,
composto da:
a) il Presidente della Giunta o un suo delegato, in qualita' di Presidente;
b) un medico veterinario del settore assistenza veterinaria dell'Assessorato regionale alla Sanita' o un suo delegato;
c) un funzionario del servizio educazione ambientale e formazione dell'Assessorato regionale all'ambiente o un suo delegato;
d) un medico del settore Sanita' pubblica dell'Assessorato regionale alla Sanita' o un suo delegato;
e) un medico veterinario libero professionista designato dagli Ordini provinciali dei medici veterinari;
f) tre esperti qualificati, espressi dalle associazioni iscritte
all'albo di cui all'articolo 10 secondo le modalita' indicate nel
regolamento di attuazione.
2. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali si
riunisce almeno una volta all'anno e, in ogni caso, su richiesta della
maggioranza dei componenti.
3. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali e'
consultato in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il
benessere degli animali ed in merito ai programmi annuali di
informazione ed educazione di cui all'articolo 11.
Art. 14.
(Finanziamenti)1.
Per il concorso nelle spese per l'attuazione della legge, vengono
utilizzati gli stanziamenti derivanti dall'applicazione della legge n.
281/1991 che vengono iscritti a bilancio regionale anche con variazione
disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 1 legge n. 19 maggio 1976, n.
335 e su conforme deliberazione della Giunta Regionale.
2. La Regione puo' disporre, su base annuale, stanziamenti integrativi
verificati attraverso istruttoria affidata al settore assistenza
veterinaria dell'Assessorato Sanita'.
3. Gli importi integrativi previsti dal comma 2 vengono stabiliti in
sede di predisposizione del bilancio di previsione e vengono iscritti ad
appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.
Art. 15.
(Provvedimenti e sanzioni)1.
In caso di violazione alle norme di cui agli articoli 2 e 3, gli
animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto
osservazione sanitaria dal Servizio veterinario della U.S.S.L., per
assicurare il ripristino delle condizioni di benessere: i costi relativi
sono a carico del detentore dell'animale.
2. Fatte salve ipotesi di responsabilita' penale, ai contravventori
della legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) per le violazioni delle norme di cui all'articolo 2, lettera b) ed
all'articolo 5: da lire cinquecentomila a lire tre milioni;
b) per le violazioni dell'articolo 2, lettera c): da lire trecentomila a lire un milione;
c) per le violazioni agli articoli 3, 4 e 6: lire centocinquantamila.
3. In caso di recidiva la pena e' triplicata.
Art. 16.
(Regolamento di attuazione)1.
La Giunta Regionale propone al Consiglio per l'approvazione un
regolamento di attuazione al fine di definire nel dettaglio le norme
tecniche di applicazione della presente legge.
Art. 17.
(Norma di rinvio)1. Per quanto non normato dalla presente legge si fa richiamo ai disposti della legge 281/91.