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CESARE FOSSATI - VENERDÌ 29 LUGLIO 2011
Responsabile il padrone del cane che non controlla l'idoneità delle recinzioni
responsabilità penale   giurisprudenza
 ambito giuridico




Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, sentenza n. 1060/2011 del 27 luglio 2011.

art. 672 c.p. Omessa custodia o malgoverno di animali.
art. 2052 c.c. Danno cagionato da animali.

Sussiste la responsabilità del proprietario di cani che siano fuoriusciti dalla proprietà profittando dello "scardinamento" del cancello provocato dal forte vento.
Per escludere la colpa del custode dell'animale non basta che lo spazio ove lo stesso sia tenuto risulti recintato e chiuso, in quanto deve essere sempre assicurata l'oggettiva idoneità della recinzione e dei sistemi di chiusura dei relativi ingressi ad impedire l'accesso di terzi e comunque ad impedire adeguatamente che i terzi e l'animale vengano a contatto.
Spetta all'imputato fornire la prova del caso fortuito, il quale si verifica allorché l'evento sia improvviso, imprevedibile ed inevitabile, pur facendo uso di tutta la diligenza esigibile nel caso concreto.
Nel caso di recinzioni e/o sistemi di chiusura inadeguati o divelti non può essere invocato il caso fortuito.
Ne deriva la configurabilità della colpa quando, benché  l'animale sia custodito in un luogo privato o recintato, risulti possibile l'introduzione inconsapevole di persone estranee.

 



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