LEGGE 4 novembre 2010, n. 201
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13
novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
(10G0220)
(GU n. 283 del 3-12-2010)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta
a Strasburgo il 13 novembre 1987.
ART. 2
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.
ART. 3
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo 544-bis, le parole: « da tre mesi a diciotto mesi » sono
sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni »; b)
all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre mesi a un anno o
con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: «
da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro ».
ART. 4
(Traffico illecito di animali da compagnia)
1. Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto,
reiteratamente o tramite attivita' organizzate, introduce nel
territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte
A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione
individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti,
ove richiesto, di passaporto individuale, e' punito con la reclusione
da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
2. La pena di cui al comma 1 si applica altresi' a chiunque, al
fine di procurare a se' o ad altri un profitto, trasporta, cede o
riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I,
parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in
violazione del citato comma 1.
3. La pena e' aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno
un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone
sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per
contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della
specie.
4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, e' sempre
ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona
estranea al reato. E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a
tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento
degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena
su richiesta delle parti e' pronunciata nei confronti di chi svolge le
predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione
dall'esercizio delle attivita' medesime.
5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca
sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del
Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di
cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta,
salvo che vi ostino esigenze processuali.
6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o
agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del
Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti
di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalita' di cui
all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.
ART. 5
(Introduzione illecita di animali da compagnia)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel
territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte
A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione
individuale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel
territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte
A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti
dalla legislazione vigente, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale
introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono
regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione
vigente.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al
comma 2 e' altresi' soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque
titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali
di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'eta' accertata inferiore a dodici
settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di
polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie
trasmissibili proprie della specie.
ART. 6
(Sanzioni amministrative accessorie)
1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che,
nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni
previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, e' soggetto
alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' per
un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due
violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima
della sospensione.
2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre
anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo
13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28,
accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' per un periodo da
uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e'
inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque
violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente
legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre
anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dal
medesimo articolo 5 della presente legge o dall'articolo 13-bis, comma
3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo
definitivo, e' soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attivita'.
4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui
confronti e' stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del
comma 3, non puo' conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio
della medesima attivita' prima di dodici mesi.
5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede
l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del
trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono
all'autorita' che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e
ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di
sospensione o di revoca.
ART. 7
(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative)
1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni
previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall'articolo
5 della presente legge e' commessa utilizzando un veicolo immatricolato
all'estero, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni.
3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi
dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno
dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del medesimo codice, di cui
al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Gli
animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in
un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle
norme vigenti in materia.
4. L'entita' delle sanzioni amministrative previste dalla presente
legge e' aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due
anni precedenti. A questo fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio,
il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo il criterio di cui al
periodo precedente, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative
pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali
limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre
1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie,
aggiornata ai sensi delle disposizioni del presente comma, e' oggetto
di arrotondamento all'unita' di euro, per eccesso se la frazione
decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto
se e' inferiore a tale limite.
5. Le autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dalla presente legge sono il Ministero della
salute, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, negli
ambiti di rispettiva competenza.
ART. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Fazio, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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