| La recente pronuncia del Tribunale di Rovereto, depositata il 18/10/2009, ha riconosciuto il danno non patrimoniale patito dai proprietari per la perdita del proprio cane. In particolare, la fattispecie oggetto di causa ha quale soggetto principale un cane meticcio di piccola taglia di nome Whisky che in occasione del viaggio di nozze dei proprietari venne portato presso una pensione per animali. Tuttavia, il giorno successivo alle nozze i coniugi vennero avvisati dell'avvenuto decesso del cane. A seguito di istruttoria emergeva la responsabilità dell'accaduto a carico del titolare della pensione per animali; responsabilità riconducibile alla non adeguata custodia di Whisky. La decisione sottolinea che:" Chi assume l'onere di custodire l'animale deve, infatti, apprestare modalità tali da evitare che lo stesso fuoriesca dal recinto, essendo evidente che la fuga, od anche il semplice tentativo, ben può essere fonte di aggressioni o di sinistri". Inoltre, l'Autorità Giudicante ha altresì accertato l'inadempimento da parte del titolare della pensione all'obbligazione derivante dall'esercizio della propria attività, consistente essenzialmente nella custodia dell'animale, rilevando in particolare l'esistenza di un contratto intercorso tra le parti in causa; contratto di natura atipica, latu sensu riconducibile al contratto di deposito, dal quale però si distingue per la cosa mobile consegnata. Nella fattispecie in esame il depositario dell'animale non può limitarsi alla mera custodia dell'animale, ma è tenuto contrattualmente allo svolgimento di una serie di attività ulteriori, ovvero somministrazione dei pasti e cura dell'animale. Il Giudice, dimostrando notevole sensibilità, rileva giustamente che nel nostro ordinamento vigente l'animale è considerato un semplice bene possibile oggetto di diritti, ex art. 810 c.c., anche se in realtà non è inanimato, ma per sua natura è soggetto a spostamenti e movimenti. Da ciò deriva l'obbligo del custode di adottare tutte gli accorgimenti diretti ad evitare danni all'animale, ovvero un rifugio idoneo alla custodia privo di rischi. Riconosce agli attori il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del proprio cane, superando il dettato derivante dalle sentenze gemelle di San Martino della Corte di Cassazione, che prevedono il riconoscimento del danno non patrimoniale soltanto nelle seguenti ipotesi: 1) ipotesi di fatto costituente reato; in caso di riconoscimento espresso dal legislatore di un danno non patrimoniale 3) in presenza di lesioni di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. La sentenza è molto importante in quanto sottolinea come la tutela dell'animale di affezione debba ritenersi dotata di un valore sociale tale da elevarla a rango di diritto inviolabile, ex art. 2 Cost.
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