CESARE FOSSATI
- GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2010
Risarcibile il danno morale per la perdita dell'animale d'affezione
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- responsabilità civile
- giurisprudenza
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ambito giuridico
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Giudice di Pace di Palermo, sentenza 9 febbraio 2010. Animale d'affezione consegnato ad esercente l'attività di dogsitter - aggressione da parte di altro animale in custodia - ferita da morso e successivo decesso - responsabilità sia contrattuale sia extracontrattuale ex art. 2052 c.c. - contratto atipico di deposito - animale come bene non inanimato - obbligo del custode di approntare un rifugio idoneo e privo di rischi - obbligo di diligenza ex art. 1768 c.c.
Interessante decisum del Giudice di Pace siciliano il quale, in un caso di responsabilità da custodia di un esercente attività di dogsitter, effettua una condivisibile ricongnizione dei principi applicabili in materia. Nella fattispecie il contratto, seppur qualificabile di deposito, si distingue però per la particolarità della cosa consegnata che non può definirsi come res inanimata, bensì come bene che necessita di attività di accudimento ulteriori: dalla somministrazione
dei pasti, alla pulizia dell’animale, alla cura dello stesso. La responsabilità viene riconosciuta sia da un punto di vista contrattuale, in virtù degli obblighi scaturenti dal deposito, sia extracontrattuale, in quanto l'art. 2052 c.c. comprende l'ipotesi di chi "ha in uso l'animale", ovvero chiunque
eserciti su di esso un potere effettivo di governo del tipo di quello
che normalmente compete al proprietario Il danno viene quantificato dal punto di vista patrimoniale in una voce corrispondente al valore di mercato dell'animale, alla quale tuttavia si aggiunge il danno morale, secondo una chiave di lettura costituzionalmente orientata. Vengono qui in rilievo i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (26972/2008): "la
morte dell’animale domestico…è danno non
patrimoniale risarcibile, rientrante nell’ordinaria prevedibilità
“; “il
filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua
il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e
quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del
danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il
livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Entrambi
i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro
costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico
“. La tutela dell’animale di affezione
deve ritenersi dotata di un valore sociale tale da elevarla al rango
di diritto inviolabile. L’'atto che
determina la malattia o la morte di un animale di compagnia è fatto
produttivo di danni morali nei confronti di chi lo accudiva e ne
aveva cura, in ragione del coinvolgimento in termini affettivi che la
relazione tra l'uomo e l'animale domestico comporta, dell'efficacia
di completamento e arricchimento della personalità dell'uomo e
quindi dei sentimenti di privazione e di sofferenza psichica indotti
dal comportamento illecito” (cosi’ Pretura di Rovereto, 15
giugno 1994, in Nuova Giur. Civ. Comm, 1995, I, 133 ).
leggi la sentenza
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