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BARBARA GIROTTO - MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2010
Affidamento del cane ad entrambi i coniugi divorziati
animali domestici e di affezione   giurisprudenza
 ambito giuridico
Una recentissima pronuncia, emessa a definizione di una causa di divorzio, ha stabilito una particolare forma di  "affidamento condiviso" ad entrambi i coniugi del cane di famiglia di nome Lucky, in particolare disponendo che il cane dovrà essere diviso in maniera equa tra i ricorrenti, ovvero trascorrerà sei mesi con la moglie e sei mesi con il marito. Tale decisione non è certo derivata facendo giusta applicazione del principio di affidamento condiviso ex art. 155 c.c.a favore della prole, bensì considerando il cane come un oggetto e in quanto tale parte della comunione legale dei beni e quindi suscettibile di divisione, alla stressa stregua di un qualsiasi altro oggetto materiale.
L'orientamento del Tribunale Giudicante deriva certamente dalla corretta interpretazione data alle attuali norme legislative vigenti. Infatti, per il nostro ordinamento gli animali non sono ancora considerati esseri senzienti e come tali degni di tutela. Tant'è vero che le modifiche introdotte nel nostro codice penale con la L. 189/04 hanno inserito il titolo IX bis del codice penale: "Dei delitti contro il sentimento per gli animali". La legislazione tutela indirettamente gli animali, ma la ratio della norma è diretta a tutelare il sentimento di pietà che prova l'uomo qualora vengano concretizzate le ipotesi delittuose oggetto degli articoli 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 544 sexies c.p., ovvero uccisione di animali, maltrattamento di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, divieto di combattimenti tra animali.

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