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BARBARA GIROTTO - MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2009
Ordinanza Martini
animali domestici e di affezione   legislazione
 ambito giuridico




Il giorno 3 marzo 2009 è stata emanata dal Ministero della Salute un'ordinanza urgente a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, che ha sostituito la precedente del 12 dicembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 10 del 13/01/2007.  La novità è sicuramente l'abrogazione della lista “nera” dei cd cani pericolosi. Infatti, il Sottosegretario alla Salute Francesca Martini ha ritenuto necessario eliminare l'allegato A dell'Ordinanza del 2006 in quanto non avrebbe contribuito a ridurre gli episodi di aggressione. Quindi la nuova ordinanza non individuerà più i cani pericolosi in relazione all'appartenenza o meno ad una razza qualificabile aggressiva, bensì sulla scorta di indicazioni ben diverse che andremo ad individuare. Si precisa che sicuramente il carattere del cane dipende in buona parte dall'educazione impartita dal proprietario, dalle esperienze che l'amico a quattro zampe memorizza con l'imprinting nei primi mesi di vita e ovviamente dagli episodi negativi o positivi che hanno caratterizzato il suo vissuto. Ciò nonostante non è possibile sottovalutare l'istinto del cane; ogni razza è contraddistinta da peculiarità che ne denotano il carattere e l'affidabilità. Tant'è vero che se parliamo del boxer, tutti sanno che è un cane particolarmente buono, affidabile, molto giocherellone e adatto al rapporto con i bambini, pur essendo un molossoide; invece, quando si parla di rotwailer, cane corso, dogo argentino, l'immagine è nettamente diversa. La nuova ordinanza decide pertanto di slegare i cani fino ad oggi additati come pericolosi dall'immagine loro attribuita, volendo analizzare ogni singolo caso in relazione agli episodi concreti di pericolosità.

In particolare all'art. 1 , sub 3) viene previsto l'obbligo di utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1.50 nei luoghi urbani e aperti al pubblico, senza obbligo di museruola, da portare sempre con sè, ma da utilizzare solo in presenza di rischio per l'incolumità delle persone. Per la prima volta si responsabilizza il proprietario circa l'affidamento del cane, che dovrà avvenire sempre a favore di persona idonea.Si prevede inoltre un percorso formativo a carico del proprietario del cane, a seguito del quale verrà rilasciato un patentino. Ecco la novità saliente: ma chi sarà in grado di rilasciare tale abilitazione? In relatà è previsto che Comune e Asl debbano organizzarsi per assicurare l'applicazione della normativa, in collaborazione con l'Ordine dei Medici Veterinari, ecc. I predetti corsi sono considerati obbligatori per i cani, oggi qui definiti impegnativi e non più pericolosi. Sarà il Veterinario che dovrà informare i Servizi Veterinari della presenza di cani impegnativi tra i suoi clienti.

All'art. 3 l'ordinanza prevede inoltre che i Servizi Veterinari a seguito di morsicatura o aggressione, attivino un percorso mirato,  al fine di verificare le condizioni psicofisiche dell'animale, nonchè lo stato di corretta gestione da parte del proprietario. Tali dati dovranno essere annotati su un registro e solo a seguito di tale annotazione sorgerà in capo al proprietario del cane l'obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi causati dal proprio cane, nonchè l'obbligo di utilizzare SEMPRE museruola e guinzaglio nei luoghi aperti al pubblico. Il provvedimento in esame lascia certamente alcune perplessità sulla reale applicazione della normativa. Infatti riassumendo:

  • non esiste più un elenco di cani pericolosi;
  • la pericolosità dovrà essere verificata e segnalata in relazione ad ogni singolo episodio di aggressione o morsicatura;

  • solo dopo l'annotazione nel registro “nero” sorgerà l'obbligo della stipula di un'assicurazione e dell'uso contemporaneo di guinzaglio e museruola.

A questo punto una riflessione sorge spontanea, ovvero: nel momento in cui sorgono tali obbllighi il danno si è gia concretizzato! Quindi colui che non si è premurato di stipulare un polizza assicurativa si troverà nella situazione di dover pagare di tasca propria, se ha possibilità economiche, oppure il danneggiato potrà non trovare alcuna soddisfazione del danno perchè il proprietario del cane è nullatenente. Inoltre, l'ordinanza impone l'obbligo dell'utilizzo di museruola e guinzaglio solo dopo l'episodio di aggressione, che peraltro in alcuni casi può essere fatale.  Invece, per i cani non considerati impegnativi,  l'obbligo di guinzaglio e museruola sorge ogni qualvolta  il proprietario si renda conto dell'esistenza di un rischio per l'incolumità delle persone. Tuttavia, chiunque possieda un cane, o un animale, è cosciente del fatto che spesso i comportamenti sono imprevedibili e di difficile gestione nel momento in cui sorgono.


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